Non punibile chi compra sostanze dopanti per uso personale
Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 1° luglio n. 28410
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che non è punibile per ricettazione chi compra sostanze dopanti per uso personale e non per fini agonistici per difetto dell’elemento soggettivo del dolo specifico, e cioè il fine del profitto in capo all’agente.
La Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: «Il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall’art. 648 cod. pen. per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l’agente agisca allo scopo di commettere un’azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguendo un’utilità meramente immaginaria o fantastica».