Il circolo nautico non risponde del furto del motore del natante
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 febbraio 2013 n. 3554
Il circolo nautico non èha alcuna responsabiltà per il furto a bordo del natante semplicemente in virtù del contratto di ormeggio né lo è la sua agenzia di sicurezza che svolge il controllo notturno, così ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza 3554/2013, respingendo il ricorso di un socio che chiedeva il risarcimento del danno per il furto di un motore nautico.
Per i Giudici di Piazza Cavour, infatti, “il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo”.
Se corrisponde al vero il contenuto del contratto esso può estendersi anche ad altre prestazioni “quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute”, resta però “a carico di chi fonda un determinato diritto fornire la prova dell’oggetto e del contenuto”.