OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: NIENTE REATO SENZA IL CUD a cura dell’avv. Matteo Sances

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: NIENTE REATO SENZA IL CUD a cura dell’avv. Matteo Sances

 

Il reato di omesso versamento delle ritenute si configura solo se il datore di lavoro oltre a non versare le ritenute dei lavoratori provvede comunque ad attestarne falsamente il versamento.

A chiarire la questione è stata la Suprema Corte che, con recente sentenza, dichiara come il reato previsto dall’art. 10bis del Dlgs n.74/2000 (ossia il reato di omesso versamento di ritenute certificate) colpisce solo quel datore di lavoro che

oltre a non versare le ritenute per un ammontare superiore a 50.000,00 euro l’anno, rilascia ai lavoratori comunque il CUD attestante falsamente il pagamento delle stesse (si veda sentenza della Corte di Cassazione n.5736 del 9/02/2015; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – Sez. Documenti).

I giudici della Cassazione, dunque, hanno ritenuto che in mancanza del CUD viene a mancare la fattispecie delittuosa e dunque anche il reato (nel caso di specie, infatti, i giudici di primo e secondo grado non avevano erroneamente tenuto conto del fatto che la falsa dichiarazione non era pervenuta dal datore, col rilascio del CUD, ma bensì del lavoratore che aveva presentato il Modello 770).

Ci si augura, pertanto, che le procure di tutta Italia possano velocemente recepire tali dettami senza più coinvolgere ingiustamente tanti imprenditori che in tempi di crisi non sono riusciti a far fronte al pagamento delle ritenute ma non per questo hanno dichiarato il falso.

 

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

www.studiolegalesances.it

Previous EQUITALIA: CARTELLA NULLA SE GLI INTERESSI NON SONO CHIARI a cura dell'avv Matteo Sances
Next IL RICORSO ALL’UFFICIO INCOMPETENTE E’ COMUNQUE VALIDO

You might also like