Il tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione

Il tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione

 

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Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 1° luglio 2013 n. 16452

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16452/2013 del 1 Luglio 2013, ha stabilito che in una controversia di lavoro, il tentativo obbligatorio di conciliazione comunicato alla controparte interrompe, di fatti,  la prescrizione. 

 

Il secondo comma dell’attuale articolo 410 c.p.c., infatti, prevede che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 


Sottolineano gli Ermellini che “deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro”.

 

Proprio nel caso de quo,  la decisione impugnata ha evidenziato che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione era stata indirizzata non solo alla Dpl di Latina ma anche alla società prima della scadenza del quinquennio.

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