La denuncia incompleta non blocca il risarcimento del Fondo vittime della strada -Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 18 giugno 2012 n. 9939

La denuncia incompleta non blocca il risarcimento del Fondo vittime della strada -Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 18 giugno 2012 n. 9939

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 9939/2012

La Cassazione, con la sentenza n. 9939/12, nell’accogiere il ricorso degli eredi di una vittima di un inicedente stradale ad opera di una auto mai idenitificata,  ha stabilito che in caso di sinistro stradale la denuncia incompleta, per omessa di indicazione dei nomi dei testimoni, non arresta il risarcimento del danno ad opera del Fondo vittime della strada.

Per gli “Ermeillini” : “La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione”, comportando ciò che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione ‘eccessivo’ rispetto alle sue ‘risorse’, che finisca con il trasformarlo ‘in un investigatore privato’ o necessariamente un querelante”.

 


Dato che, sottolineano i Giudici di Legittimità,  “ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei testi) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l’accoglimento della domanda, creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge”.

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La Cassazione, con la sentenza n. 9939/12, nell’accogiere il ricorso degli eredi di una vittima di un inicedente stradale ad opera di una auto mai idenitificata,  ha stabilito che in caso di sinistro stradale la denuncia incompleta, per omessa di indicazione dei nomi dei testimoni, non arresta il risarcimento del danno ad opera del Fondo vittime della strada.

Per gli “Ermeillini” : “La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione”, comportando ciò che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione ‘eccessivo’ rispetto alle sue ‘risorse’, che finisca con il trasformarlo ‘in un investigatore privato’ o necessariamente un querelante”.

 

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