INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI …E’ RESPONSABILE LA PROVINCIA

cinghiali

La Corte di Cassazione fissa i criteri per stabilire il riparto di responsabilità tra gli enti territoriali nella complicata e delicata materia del risarcimento dei danni derivanti dall’attraversamento stradale di animali selvatici, chiarendo che bisogna identificare, anche sulla base della normativa regionale, quale sia l’amministrazione cui, de facto, sono stati affidati i poteri di gestione della fauna e del territorio, invece di ricercare un astratto riparto di compiti.

Sula stregua di questo principio di diritto, la Suprema corte, con la recentissima sentenza n. 22886/2015, ha rigettato il ricorso della provincia di Siena contro la sentenza del tribunale di Montepulciano che l’aveva condannata a risarcire 1.800 euro per i danni provocati da un capriolo ad una autovettura in transito da Chianciano Terme a Sant’Albino.

Al termine di una accurata ricostruzione della normativa nazionale e soprattutto regionale, i Giudici di Legittimità,  hanno infatti determinato  che la provincia era effettivamente titolare di un potere di gestione e controllo della zona, per cui, l’ha giudicata  responsabile dell’assenza di segnali stradali che indicassero il pericolo di transito di animali selvatici; segnaletica, continua la pronuncia,   tanto più necessaria visto che la zona era stata di recente oggetto di un ripopolamento faunistico sotto il controllo dell’ente.

La sentenza delucida  poi che la Provincia poteva assolvere tale compito o direttamente o affidandolo ai Comuni per i tratti di loro competenza, ma che comunque su di essa incombeva un obbligo informativo; non avendo dunque «ottemperato in alcun modo a tale preciso dovere», l’amministrazione è incorsa nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., non essendo applicabili alla fauna selvatica le regole generali previste per il danno cagionato da animali di proprietà, ex art. 20151 c.c.
La Suprema Corte si  Cassazione, dunque, ribalta il precedente orientamento che riteneva le Regioni sempre responsabili, e adotta il nuovo indirizzo, inaugurato con la sentenza 80/2010 pronunciata con riguardo alla regione Marche, che privilegia il criterio di «effettività»; in base a tale principio,  infatti, «la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente». Sulla stessa scia  sono poi seguite altre decisioni riguardanti la regione Calabria (26197/2011), il Piemonte (21395/2014), l’Abruzzo (12808/2015). Del resto, prosegue la sentenza l’attribuzione della responsabilità all’ente territorialmente inferiore «trova oggi un sicuro ancoraggio nella Costituzione, dove il principio di sussidiarietà è ormai a tutti gli effetti riconosciuto».

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