Pignoramento presso terzi e fallimento del debitore: Quid Iuris? A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

Pignoramento presso terzi e fallimento del debitore: Quid Iuris? A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

Pignoramento presso terzi e fallimento del debitore: Quid Iuris? A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

C’è una tendenza recente per cui i pignoramenti mobiliari e presso terzi finiscono per essere per lo più negativi, con sommo scorno del creditore procedente, che non vede come recuperare le somme di sua spettanza. Ma quando si incappa in un pignoramento positivo, non è detto che i problemi cessino d’incanto, essendovi potenziali ostacoli, dovuti anche al fallimento del debitore. E tali problemi, spesso, si riflettono anche sulla posizione del terzo pignorato.

In un caso recente, la società <Alfa> veniva pignorata come debitor debitoris in relazione ad un credito vantato dalla ditta  <Beta> nei confronti della società <Gamma>. Il Giudice, considerata la dichiarazione di terzo positiva di <Alfa>, all’udienza fissata assegnava l’importo pignorato al creditore procedente, il quale notificava l’ordinanza di assegnazione e chiedeva il pagamento della somma stessa. Ricevuta la notifica, la terza pignorata provvedeva al pagamento. Nel frattempo, però, la società <Gamma> veniva dichiarata fallita con sentenza antecedente di tre giorni il pagamento, ed iscritta il giorno successivo (due giorni prima del pagamento) nel registro delle imprese.

Ovviamente, di tale declaratoria non veniva informata la società <Alfa>, che appunto versava l’importo dovuto secondo l’ordinanza del Tribunale.

A seguito di detto versamento, la Curatela del Fallimento <Gamma> intimava ad <Alfa> di restituire l’importo versato, essendo lo stesso da considerarsi inefficace nei confronti del fallimento ai sensi dell’art. 44 L.F. il quale prevede come “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”.

Agendo <Alfa> come longa manus del fallito, e dietro ordine del Giudice, la terza pignorata respingeva le richieste del Fallimento, ritenendo di non essere il legittimato passivo della richiesta, che poteva rivolgersi esclusivamente a chi quel pagamento l’aveva ricevuto.

Non seguendo tale impostazione, la Curatela fallimentare citava in giudizio la società <Alfa>, la quale eccepiva appunto la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, laddove il Fallimento <Gamma> riteneva rilevante esclusivamente il momento dell’effettivo pagamento (avvenuto come detto due giorni dopo l’iscrizione del fallimento nel registro delle imprese) seguendo un’impostazione del tutto focalizzata sulla normativa fallimentare, <Alfa> argomentava le proprie difese facendo riferimento ad una precedente circostanza da considerarsi dirimente, ovvero l’ordinanza di assegnazione della somma pignorata (avvenuta prima del fallimento).

In tal senso <Alfa> riportava all’attenzione del giudice alcune pronunce, tra cui quella del Tribunale di Bari,  che con sentenza n. 70 del 10/01/08, statuiva come vada “rigettata la domanda d’inefficacia, proposta ex art. 44 l. fall. nei confronti del debitor debitoris, per il pagamento eseguito da quest’ultimo, dopo l’assegnazione del credito avvenuta in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento del debitore, poiché il debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato deve ormai considerarsi estinto, e, conseguentemente, il terzo ha cessato di essere debitore dell’esecutato, dal momento che l’assegnazione segna il definitivo trasferimento del credito oggetto dell’espropriazione in favore del creditore procedente. Infatti, ai sensi dell’art. 44 l. fall., il pagamento effettuato dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non è inefficace nei suoi confronti, ma lo è nei confronti del creditore pignorante, essendo l’unico legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione proposta dalla curatela”.

Ad ulteriore conforto di tale posizione, specificando quanto sopra con particolare attenzione alla titolarità del credito e della legittimazione passiva, il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 12/11/01, stabiliva come “il provvedimento di assegnazione del credito pronunciato dal giudice dell’esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi prima della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato è l’atto giurisdizionale conclusivo del procedimento e determina il trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente. Il pagamento al procedente da parte del terzo pignorato in data successiva al fallimento non può conseguentemente essere dichiarato inefficace ex art. 44 l. fall.”.

Analogamente, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 17/02/2004 (pubblicata ne “Il Fallimento” 2005, 226) ha statuito come “il pagamento effettuato dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato non è inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 44 l. fall., ma lo è nei riguardi del creditore pignorante”.

A raffronto di tali orientamenti giurisprudenziali, il Fallimento <Gamma>, nelle proprie argomentazioni, trascurava in modo palese tali riferimenti, considerando solamente la data del pagamento del terzo e quella del fallimento, ma questa impostazione appariva fallace anche esaminando la giurisprudenza dallo stesso richiamata: pur non riguardando esplicitamente il problema della legittimazione e stabilendo esclusivamente l’inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, anche se derivanti da ordinanza di assegnazione conseguente ad esecuzione presso terzi, queste specificavano che era il creditore a non poter più ottenere quanto assegnatogli dai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, confermando sostanzialmente che è il soggetto che riceve il pagamento a dover restituire la somma percepita, avendo violato la par condicio creditorum.

L’assegnazione del credito con ordinanza del Giudice dell’Esecuzione, quindi, rappresentava il momento fondamentale da prendersi in considerazione nel caso di specie in quanto, sempre secondo la sentenza più sopra riportata del Tribunale di Bari, “la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare che l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. costituisce il provvedimento di chiusura del procedimento di espropriazione di crediti verso terzi e, insieme, il titolo giudiziale del trasferimento del credito assegnato al creditore procedente, senza che sulla natura e sugli effetti di quel provvedimento possa incidere la diversa questione del momento satisfattivo del creditore (estintivo del suo diritto e liberatorio per il debitore), rimesso alla successiva effettiva esazione del credito, ai sensi degli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. (sicché il provvedimento di assegnazione si configura alla stregua di una cessio pro solvendo o di una datio in solutum condizionata al pagamento della somma in favore del creditore procedente)”.

Considerato ciò, nessun rapporto poteva ritenersi più sussistente tra terzo assegnato e debitore, con la conseguenza che solamente al creditore procedente <Beta> doveva essere richiesta ex art. 44 L.F. la restituzione della somma oggetto di ordinanza di assegnazione.

Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice adito respingeva la domanda del Fallimento <Gamma>, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di <Alfa> e condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Pertanto, se è vero che l’art. 44 L.F. non soffre eccezioni in tema di tutela della par condicio creditorum, dovendo essere massima la tutela dell’insieme dei soggetti aventi diritto nei confronti del patrimonio del fallito, deve altresì tenersi presente che tale norma individua come legittimato passivo il creditore che riceve il pagamento dal fallito e che, quindi, diventa  il soggetto cui richiedere la restituzione del pagamento stesso. Un’eventuale ipotesi contraria, che vedesse il terzo pignorato come legittimato passivo dell’azione ex art. 44 L.F., considerata anche la sua natura di “sostituto pagante” del fallito, porterebbe al paradosso di vedere legittimato, in una situazione di pagamento diretto del fallito ad un creditore, un procedimento promosso dal Curatore nei confronti del fallito stesso.

Appare evidente come l’orientamento riportato sia quello più conforme sia alla tutela della par condicio creditorum che alle risultanze dell’eventuale processo esecutivo.
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