I singoli Condomini possono andare in giudizio anche senza l’Amministratore – Cassazione Civile Sentenza n. 10717 del 16 Maggio 2011

I singoli Condomini possono andare in giudizio anche senza l’Amministratore – Cassazione Civile Sentenza n. 10717 del 16 Maggio 2011

condominioCassazione civile sentenza n. 10717 del 16 maggio 2011
La Corte di cassazione, con la sentenza n.l 10717 del 16 Maggio 2011, nel confermare  che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta solo ai soggetti che siano stati parte nel giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, ha sottolineato come debba tenersi presente, in senso contrario, che, “configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.  Per la Suprema Corte di Cassazione, quindi, i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio la cui difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore.

In aggiunta possono ricorrere all’autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell’amministratore, sia quando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio. Infine – come nel caso oggetto del giudizio della Corte – “possono esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore”.

Il caso riguardava alcuni condomini che avevano convenuto in appello il comune di Caltagirone, considerandoilo direttamente resposabile del cattivo stato di manutenzione delle fogne, da cui era derivata un’infiltrazione di acqua ai danni di una dei proprietri, che in prima istanza si era rivolto contro il condominio

 

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