Se il portatore di handicap non può accedere alla fermata dell’autobus il Comune deve risarcire i danni – Tribunale di Roma
Tribunale di Roma, Sentenza n, 4929 del 5 Marzo 2012
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 5 marzo 2012, n. 4929, ha ritenuto di ravvisare nella condotta della Pubblica Amministrazione un caso di discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006, la quale contiene norme in materia di “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
Nel caso de quo, un portatore di handicap, citava avanti al Tribunale capitolino, il Comune di Roma, asserendo che lo stesso fosse inadempiente rispetto alla normativa sull’abbattimento delle barriere archietteoniche, sostenendo che tale comportamento integrasse, a tutti gli effetti, un’ipotesi di discriminazione;
Per il Giudice di prime cure, l’inadempienza del Comune di Roma, in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche, nello speciamodo nella fruizione dei servizi pubblici essenziali quali il trasporto, integra un’ipotesi di discriminazione indiretta del disabile poichè lo mette in una condizione di svantaggio rispetto agli altri individui.
Su tale assunto, il giudicante ha, in primis, determinato che il soggetto, diversamente abile, ha il pieno diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria per far valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione, inoltre ha disposto in merito circa due aspetti rilevanti, quali il risarcimento del danno e la cessazione della condotta discriminatoria.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, la Pronunica, sancisce che il Comune capitolino è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali se richiesti da parte attrice, per quanto concerne invece, la cessazione delle condotte discriminatorie, lo stesso ha ordinato la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, adottando ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, comprese l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate,
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Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 5 marzo 2012, n. 4929, ha ritenuto di ravvisare nella condotta della Pubblica Amministrazione un caso di discriminazione indiretta ex art. 2, comma 3, Legge n. 67/2006, la quale contiene norme in materia di “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
Nel caso de quo, un portatore di handicap, citava avanti al Tribunale capitolino, il Comune di Roma, asserendo che lo stesso fosse inadempiente rispetto alla normativa sull’abbattimento delle barriere archietteoniche, sostenendo che tale comportamento integrasse, a tutti gli effetti, un’ipotesi di discriminazione;
Per il Giudice di prime cure, l’inadempienza del Comune di Roma, in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche, nello speciamodo nella fruizione dei servizi pubblici essenziali quali il trasporto, integra un’ipotesi di discriminazione indiretta del disabile poichè lo mette in una condizione di svantaggio rispetto agli altri individui.
Su tale assunto, il giudicante ha, in primis, determinato che il soggetto, diversamente abile, ha il pieno diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria per far valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione, inoltre ha disposto in merito circa due aspetti rilevanti, quali il risarcimento del danno e la cessazione della condotta discriminatoria.