Se il figlio ha meno di 6 anni, la madre andrà in carcere solo se è certo che ripeterà il reato – Cassazione Penale

Se il figlio ha meno di 6 anni, la madre andrà in carcere solo se è certo che ripeterà il reato – Cassazione Penale

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Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 10 dicembre 2012 n. 47861

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47861/2012, nell’accogliere il ricorso di una donna indagata per il reato di omicidio aggravato,  ha stabilito che la custodia cautelare in carcere della madre di un bimbo di età inferiore ai 6 anni è giustificata solo dal fatto che la donna, secondo una “prognosi di sostanziale certezza”, continuerebbe a commettere reati gravi o della stessa specie se sottoposta a misure meno restrittive.

Gli “Ermellini” hanno stabilito, secondo quanto previsto dal  codice di procedura penale, articolo 275, comma 4,  che

 

“quando imputata sia la madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, non può essere disposta, né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”,  precisando che la norma “non attribuisce alcuna discrezionalità all’interprete, chiamato a valutare esclusivamente la ‘eccezionale rilevanza’ delle esigenze cautelari”.

Indi per cui,  erano del tutto fuori luogo le considerazioni del Pubblico Ministero, tese a dimostrare che la donna poco si occupava del figlio e così anche quelle della difesa volte a mettere in luce la particolare malattia del bambino e dunque la sua particolare esigenza di cure.

Unica valutazione ammessa è quella della effettiva convivenza con la madre, non rilevando, se essa sia a sua volta convivente con qualcun altro e se quest’ultimo sia in grado di occuparsi del figlio.

 


L’interessante principio di diritto è il seguente:  “la eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari richiesta dall’articolo 275, comma 4, del Cpp per disporre o mantenere, nei confronti di madre di bambino di tenera età con lei convivente, la misura della custodia cautelare in carcere, nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata applicata ai sensi dell’articolo 274, comma 1, lett. c) Cpp, sussiste se il concreto pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede sia elevatissimo, così da permettere una prognosi di sostanziale certezza in ordine al fatto che l’indagata, se sottoposta a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerebbe a commettere i predetti delitti”.

 

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