Se il dipendente ha dato l’assenso ad essere videoripreso, il datore di lavoro deve essere assolto – Corte di Cassazione Penale

Se il dipendente ha dato l’assenso ad essere videoripreso, il datore di lavoro deve essere assolto – Corte di Cassazione Penale

 

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Corte di Cassazione, Terza sezione penale, sentenza n. 22611 del 11 Giugno 2012
La Corte di Cassazione, cona la sentenza n. 22611 del 11.06.2012, nell’assolvere una imprenditrice toscana che aveva fatto istallare due telecamere dietro a due dipendenti, previa sottoscrizione di idonea autorizzazione, ha stabilito che non commette reato l’imprenditore che videosorveglia i dipendenti, dopo avergli fatto firmare un foglio di autorizzazione. 


Dunque, mentre fino a qualche tempo fa la giurisprudenza di legittimità aveva sempre condannato questi controlli troppo invadenti da parte dell’azienda chiedendo come requisito l’accordo con le RSU, ora è sufficiente una firma del lavoratore. 


Sul punto la Terza Sezione Penale della Cassazione, nel ribaltare la precedente giurisprudenza, ha spiegato che : “se è vero che la disposizione contenuta nell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a maggior ragione, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti”. ;per la Suprema Corte,  quanto pocanzi detto, non è  neppure in contrasto con la pronuncia della medesima Cassazione , Sezione Terza, 15 dicembre 2006, per la quale, integrano il reato di cui agli articoli 4 e 38 Legge 300/70 anche gli impianti audiovisivi non occulti essendo sufficiente la semplice idoneità del controllo a distanza dei lavoratori.

 

Ciò perché anche in tale motivazione si è sottolineato che ciò vale sempre che avvenga senza accordo con le rappresentanze sindacali. 

 



(Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, Sentenza 11 giugno 2012, n.22611)

 

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Dunque, mentre fino a qualche tempo fa la giurisprudenza di legittimità aveva sempre condannato questi controlli troppo invadenti da parte dell’azienda chiedendo come requisito l’accordo con le RSU, ora è sufficiente una firma del lavoratore. 


Sul punto la Terza Sezione Penale della Cassazione, nel ribaltare la precedente giurisprudenza, ha spiegato che : “se è vero che la disposizione contenuta nell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a maggior ragione, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti”. ;per la Suprema Corte,  quanto pocanzi detto, non è  neppure in contrasto con la pronuncia della medesima Cassazione , Sezione Terza, 15 dicembre 2006, per la quale, integrano il reato di cui agli articoli 4 e 38 Legge 300/70 anche gli impianti audiovisivi non occulti essendo sufficiente la semplice idoneità del controllo a distanza dei lavoratori.

 

Ciò perché anche in tale motivazione si è sottolineato che ciò vale sempre che avvenga senza accordo con le rappresentanze sindacali. 

 



(Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, Sentenza 11 giugno 2012, n.22611)

 

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