L’obbligo della PEC evita al Legale costituito la domiciliazione presso la Cancelleria – Corte di  Cassazione Sezione Unite

L’obbligo della PEC evita al Legale costituito la domiciliazione presso la Cancelleria – Corte di Cassazione Sezione Unite

 

notaio_206320

Sentenza n. 10143/2012, Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Le Sezioni unite civili con la sentenza n. 10143/2012, pubblicata il 20 Giugno 2012,  hanno finalmente fatto chiarezza sul ruolo della Pec rispetto alla domiciliazione degli avvocati che svolgano cause in fori diversi da quelli in cui siano iscritti.

Nel caso di mancata elezione del domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il relativo giudizio, entra in gioco l’obbligo, introdotto dalla legge 183/11, di indicare negli atti di parte l’indirizzo di mail certificata che l’avvocato ha comunicato all’Ordine; così facendo si Ieviterà la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita.

La Suprema Corte con una interpretazione “adeguatrice”  interviene stbilendo, che l’obiettivo finale è quello di semplificare le notifiche e le comunicazioni, sfruttando un mezzo già legislativamente previsto e costituito quale la Pec;  alla luce di ciò, il nuovo articolo 125 Cpc prevede l’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, cosa che consente una modalità semplificata di notificazione (articolo 149 bis Cpc). E anche l’articolo 366 Cpc, che prescriveva un analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, contempla l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione.

Tale nuova frontiere è operativa dal 1 Febbraio 2012, dato che  le norme processuali contenute nella legge di stabilità trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183/11, ovvero quindi un mese dopo il primo gennaio scorso.

 

 

(La legge di stabilità 2012 ha cercato di innovare il quadro normativo esistente modificando gli articoli 366 e 125 Cpc e ad apportare le modifiche sono stati rispettivamente l’articolo 25, comma 1, lett. i), n. 1), della legge 183/11 e lo stesso articolo 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta dell’articolo 2, comma 35-ter, lett. a), Dl 138/11, convertito dalla legge 148/11.)

Dunque per la Cassazione l’obiettivo finale è quello di semplificare le notifiche e comunicazioni, sfruttando un mezzo previsto e costituito quale la posta elettronica certificata (c.d. PEC)

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Sentenza n. 10143/2012, Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Le Sezioni unite civili con la sentenza n. 10143/2012, pubblicata il 20 Giugno 2012,  hanno finalmente fatto chiarezza sul ruolo della Pec rispetto alla domiciliazione degli avvocati che svolgano cause in fori diversi da quelli in cui siano iscritti.

Nel caso di mancata elezione del domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il relativo giudizio, entra in gioco l’obbligo, introdotto dalla legge 183/11, di indicare negli atti di parte l’indirizzo di mail certificata che l’avvocato ha comunicato all’Ordine; così facendo si Ieviterà la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita.

La Suprema Corte con una interpretazione “adeguatrice”  interviene stbilendo, che l’obiettivo finale è quello di semplificare le notifiche e le comunicazioni, sfruttando un mezzo già legislativamente previsto e costituito quale la Pec;  alla luce di ciò, il nuovo articolo 125 Cpc prevede l’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, cosa che consente una modalità semplificata di notificazione (articolo 149 bis Cpc). E anche l’articolo 366 Cpc, che prescriveva un analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, contempla l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione.

Tale nuova frontiere è operativa dal 1 Febbraio 2012, dato che  le norme processuali contenute nella legge di stabilità trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183/11, ovvero quindi un mese dopo il primo gennaio scorso.

 

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