Il difetto nel “consenso informato” non assicura il risarcimento per le complicanze postoperatorie

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La Corte di Appello di Milano, con la sentenza  5 marzo 2015, n . 1035, ha stabilito che l’accertamento di un difetto nella raccolta del «consenso informato» non dà automaticamente diritto al risarcimento del danno per le complicanze postoperatorie; il paziente, infatti, ha comunque l’obbligo di dimostrare che se correttamente edotto dei rischi non si sarebbe sottoposto all’intervento «dal quale, anche eventualmente senza colpa di alcuno, è derivato lo stato patologico». Sulla base di questo principio, recepito anche dalla giurisprudenza di Cassazione, la Corte Meneghina,  ha rigettato la richiesta di ristoro per 260mila euro presentata da una giovane donna che si era sottoposta ad una mastoplastica poi ripetuta per altre tre volte a causa di un processo infettivo.

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