Occhio ad usare il testo “ricerca correlata”…potresti trovare brutte sorprese

Occhio ad usare il testo “ricerca correlata”…potresti trovare brutte sorprese

News_249_1162400589Occhio ad utilizzare la “ricerca correlata” di google…

Particolarmente interessante, per la sua novità nel panorama giurisprudenziale italiano,  è la decsione presa dalla Tribunale di Milano, (Ordinanza 21/25 Gennaio 2011 Presidente Bichi relatore Padova ) relativamente ad una presunta situazione diffamatoria concretatasi, previo utilizzo di un noto motore di ricerca, decisa in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

La circostanza vedeva un imprenditore, molto noto nel mondo  finanziario che, tra le altre cose ricorreva alla pubblicità della sua attività anche tramite pagine web, non appena scriveva il proprio nominativo, sulla barra di ricerca di un famosissimo motore di ricerca, si rendeva conto  che il servizio denominato “suggest search” (“ricerche correlate”), includeva, intuitivamente,  nella ricerca anche le parole “truffa” o “truffatore”.
Il finanziario, Ritenuto diffamatorio della tale arbitrario accostamento decodeva di adire, in via d’urgenza, l’Autorità Giudiziaia di Milano, per richiedere, in prima istanza, l’immediata  rimozione dal software “ricerca correlata” l’ingiustificato abbinamento tra il proprio nominativo  e le parole “truffa” e “truffatore”.

 il Tribunale di Milano, nell’ordinanza in epigrafe, riconoscendo che l’accostamento Nome appellattivo “truffa” o “truffatore” presentava di per sè carattere chiaramente diffamatorio in quanto lesivo della dignità e dell’onore della persoa menzionata,  accoglieva il ricorso ed ordinava alla società titolare del motore di ricerca di provvedere alla rimozione dal proprio software dell’accostamento lesivo, determinando inoltre una somma di danaro, per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza all’ordine impartito.  Nei confronti di tale provvedimento proponeva reclamo, la società titolare del motore i ricerca; il Tribunale di Milano,  rigettava tale reclamo, statuendo  che nella fattispecie in esame non fosse applicabile la normativa di cui al D.Lgs. 70/2003, poiché essa inerisce l’attività tipica dell’hoster provider che, tuttavia, non era in discussione in quanto  le lamentele del ricorrente erano relative solo ed esclusivamente all’abbinamento  del suo nome con le parole “truffa” e “truffatore” – associazione che era esclusivamente “frutto della specifica modalità operativa del “servizio Suggest/Autocomplete”, software realizzato  dalla società reclamante, cui quest’ultima vi ricorreva  per facilitare la ricerca da parte dei propri clienti.

 Il Tribunale ha ritenuto di dover condividere la valutazione del giudice di prime cure che aveva ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del ricorrente con le parole “truffa” e “truffatore”.

Per il Tribunale, inoltre ritenuta palesemente  diffamatoria l’associazione di parole truffa e truffatore al nominativo del ricorrente è “innegabilmente di per sé foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità”, inoltre la “potenzialità lesiva della condotta addebitata alla reclamante appare suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell’impiego del motore di ricerca“. Tutto ciò peraltro giustifica il legittimo accoglimento del ricorso in via d’urgenza pure sotto il profilo del periculum in mora, anche tenuto conto della difficoltà di provare e quindi liquidare il danno nella sua reale  consistenza, considerata altresì alla circostanza che il ricorrente utilizza il web per la propria attività professionale.

 

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