Se cadi sull’Autobus…Devi essere risarcito
Corte di Cassazione, Sez. Civile Sentenza n. 4442/2011
Nel caso di caduta sull’autobus vla vittima vaa sempre risarcita, anche nel caso in cui l’autista non risulta avere colpa. Questo è il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 4442/2011, in base alla quale, nel caso di infortunio sul pullmann, il trasportato ha sempre diritto ad avere un risarcimento per i danni subiti, anchese di modesta entità e considerata anche, la mancanza di responsabilità del conducente del mezzo nella causazione del danno.( nel caso di specie la caudta a seguito diu na brusca frenata)
La caduta che, come riporta la sentenza 4442, non era da imputare al conducente dell’autobus, che «non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento».
Gli Ermellini hanno ricordato in quali casi si presuppone la responsabilità negli incidenti accaduti sull’autobus. «In tema di trasporto di persone la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore».
Sulla scorta di ciò il Giudici della Suprema Corte hanno fatto rilevare che la sentenza impugnata «non si è affatto discostata da questo orientamento» visto che il conducente dell’autobus «era stato costretto a frenare all’improvviso».