Nel caso di locazione “ad uso diverso” è onere del conduttore verificare l’idoneità dei locali al necessario uso commerciale
Corte di Cassazione sentenza n. 8561/2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe ha stabilito che, nei casi di contratti di locazione, non ad uso abitativo, è a carico di colui che prende in locazione l’immobile, la verifica dell’idoneità o meno, dello stesso, allo svolgimento dell’attività che all’interno si vuole esercitare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 8561/2012.
Gli “ermellini”, hanno puntualizzato che “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”; derivandone che,
“ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato”
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Gli “ermellini”, hanno puntualizzato che “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”; derivandone che,