Le amministrazioni pubbliche sono tenute a partecipare alla mediazione civile: l’assenza ingiustificata può causare un danno erariale.

mediazione

Tribunale di Roma, Sez XIII, ordinanza 20.11.2013

Nella controversia che vede parte in causa l’Inail in surroga nei confronti della compagnia assicurativa per i danni riportati dal danneggiato, è possibile procedere alla mediazione civile su invito del Giudice, anche con la presenza dell’ente pubblico. Trattandosi di ente pubblico non economico, non vi sono ostacoli a che nel procedimento mediatizio partecipi il funzionario munito di poteri ad hoc, con cui gestire la procedura e concludere un accordo. Ciò emerge anche da una recente circolare, la DFP 33633 10/08/2012 n.9/2012, che consente la partecipazione alla mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.dgs. 165/2001. Per tale ragione, conclude il giudice romano, poiché è auspicabile raggiungere un accordo per evidenti ragioni di economia di spese che si otterrebbero con la conclusione immediata di un accordo, l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica che decidesse di non partecipare, potrebbe esporre l’ente oltre alle conseguenze previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010, a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo in sede di mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della eventuale futura sentenza.

 

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG. 48917/10
ORDINANZA

Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

letti gli atti,

osserva
l’istruttoria è stata esaurita, previa ammissione della documentazione prodotta dalle parti ed assunzione dell’interrogatorio formale della conducente dell’autovettura P contro la quale impattava il motociclo del M. ; nonché espletamento di consulenza tecnica medica d’ufficio.
In relazione agli atti, all’esito dei risultati dell’istruttoria ed ai provvedimenti del Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di una sollecita risoluzione del conflitto e con utili ricadute anche da un punto di vista economico e fiscale (cfr. art, 17 e 20 del d.lgs. 4.3.2010 n. 28).
In particolare si affidano alle parti i seguenti riferimenti, che potranno essere tenuti utilmente presenti per un viatico collaborativo nella procedura di mediazione:
dagli atti (tracce di frenata evocative di una non moderata velocità o capacità di guida dell’attore) si potrebbe, non irragionevolmente, ipotizzare una responsabilità concorsuale del medesimo, e ciò sulla base della sua stessa dichiarazione di aver pensato che l’auto si sarebbe arrestata e che quindi sarebbe potuto passare; in misura tuttavia modesta per le correlative dichiarazioni della conducente dell’autoveicolo dalle quali emerge inconfutabilmente (altrimenti l’incidente non sarebbe accaduto) che non si arrestava al segnale di stop.
Dagli stessi atti si potrebbe, ove condivise le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, alla quale non sono stati mossi rilievi dalle parti, ritenere dovuta all’attore la somma quale emergente dall’applicazione delle tabelle di legge (invalidità permanente 9%) integrate da un 33 % di danno c.d. morale in via di personalizzazione del ristoro; oltre alle spese legali, se del caso in piccola parte compensate.
La posizione dell’Inail intervenuto in surroga nei confronti dell’assicurazione.
L’Istituto ha versato all’attore, per danno da lavoro in itinere, la somma di €.5.163,44 di cui €.4.916,00 per danni da indennità temporanea ed il resto spese. Somma che intende recuperare nei confronti della compagnia assicuratrice.
Il che peraltro pone la necessità di alcune puntualizzazioni in merito alla possibilità di pervenire ad un accordo di conciliazione o di transazione fra le parti principali, allorché si configuri la presenza e l’intendo surrogatorio della compagnia assicuratrice.
In questo caso l’Inail è costituito in giudizio; ove non lo fosse stato tuttavia risultata l’esistenza di prestazioni indennitarie da parte del medesimo in favore del danneggiato, va predicata la regola della utilità della presenza in giudizio dell’Istituto, se del caso anche iussu iudicis, al fine di consentire un percorso conciliativo altrimenti di difficile realizzazione.
Va premesso, ai fini del migliore orientamento della parti che il quadro normativo è conformato, in presenza di somme versate dall’Inail al danneggiato, al principio dell’applicazione della liquidazione da parte del giudice del solo danno differenziale, e ciò al fine di evitare duplicazioni di risarcimenti.
Se quindi da una parte la compagnia assicuratrice non deve essere sottoposta al rischio di un doppio pagamento (come nel caso di accordo non opponibile all’Inail che ne sia rimasto estraneo) dall’altra è necessario che la tutela del danneggiato sia assicurata in pieno come prevede l’ultimo comma dell’art.142 in nota numero uno.
Problematica molto attuale a seguito della modifica del sistema di indennizzo praticato dall’Inail al quale era in precedenza estraneo il danno biologico sicché i piani liquidatorii dell’ente previdenziale e del giudice relativamente al danno alla persona di carattere non patrimoniale, rimanevano del tutto distinti ed indifferenti l’uno all’altro.
Attualmente vige, in ambito Inail, un sistema misto nel quale per indennizzi dal 6% (soglia minima per l’indennizzo Inail) e fino al 16% (vi rientra la presente fattispecie) l’indennizzo ha ad oggetto solo il danno biologico.
Potenzialmente pertanto, esiste il rischio di una duplicazione di indennizzi /risarcimenti.
Al fine di evitare una ingiusta duplicazione di voci risarcitorie e indennitarie, ingiusta perché afferente allo stesso titolo, al danneggiato possono, in astratto, essere dal Giudice risarcite, nell’ambito di tale range Inail (6- 16%), ove provate spettanti, soltanto:
– quelle voci di danno biologico (invalidità permanente e temporanea) che non siano state già corrisposte dall’Inail;
– le maggior somme (rispetto a quelle risarcite dall’ente previdenziale) per danno biologico che derivino dall’applicazione dei criteri che presiedono a tale risarcimento in sede di giudizio ordinario civile;
– le somma che pur riguardando il danno alla persona possano essere riconosciute dal Giudice (ma non dall’Inail) in via di personalizzazione del danno quali il danno c.d. morale ed esistenziale (nell’accezione datane dalla più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità);
– i danni diversi da quelli alla persona come il danno patrimoniale.
Nel caso in esame le somme offerte corrisposte dall’Inail pertengono alla sola invalidità temporanea e sono maggiori di quelle che spetterebbero, per tale voce, in base al sistema tabellare.
Con quanto, in base a quanto supra esposto, ne consegue.
Il Giudice dispone la mediazione ai sensi del 2 comma di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 e auspica che alla mediazione partecipi anche l’Inail affinché la regolamentazione dei rapporti fra danneggiato e assicurazione e ente previdenziale in surroga e assicurazione possa essere pienamente soddisfatto per tutte le parti.
Trattandosi di ente pubblico non economico, si ricorda che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell’ambito dei poteri attribuitegli, concludere un accordo.
Ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l’attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 (…) “ e circolare DFP 33633 10/08/2012 n.9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.dgs. 165/2001.
Vale altresì sottolineare che l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivamente anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica Inail potrebbe esporre, oltre alle conseguenze previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010, a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo in sede di mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della eventuale futura sentenza.
Ritenuto che si fissa il termine fino al 15 giorno dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al 2 comma dell’art. 5 decreto;
PQM
Invita le parti alla mediazione della controversia;
Invita i difensori della parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4 d.lgs. 28/2010;
Informa le parti che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5 comma 2 e che ai sensi dell’art. 8 d.lgs.28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
Fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al 2 comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Rinvia all’udienza del 5,5.2014 h.9.30 per quanto di ragione.
Avvisi pec e fax.
Roma, lì 20.11.2013
Il Giudice Cons. Massimo Moriconi.
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