Mandato congiunto, la firma dell’atto fa scattare il compenso
Corte di Cassazione- Sezione II civile – Sentenza 4 Settembre 2013 n. 20334 del
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20334/2013, ha stabilito che in caso di mandato congiunto, in mancanza di prova su chi abbia svolto le diverse attività difensive, la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto, con la corresponsione del relativo compenso ai legali sottoscrittori.
Per i Giudici di Legittimità, nonostante la ricorrente avesse palesato di aver fornito le prove della assenza di attività del secondo legale, in verità, in violazione del principio della specificità del motivo, non aveva specigicato dove e come avesse chiesto lo svolgimento d’istruttoria al riguardo, così “impedendo alla Corte di operare la necessaria valutazione di influenza e rilevanza delle prove in tesi dedotte”.
Per tale motivo, restava precluso al giudice di merito accertare se le singole attività fossero state o meno, effettivamente predisposte da uno solo dei professionisti nominati, da entrambi o in varia misura dall’uno e dall’altro, almeno per quanto agli onorari, tenuto conto che, in mancanza di idonea prova sul punto, la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, utile, a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto.