CORTE DI APPELLO RILEVA D’UFFICIO L’IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PER OMESSO E RITUALE ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Interessantissima Sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha rilevato d’Ufficio l’improcedibilità della domanda giudiziale per omesso e rituale espletamento della procedura di mediazione, circostanza questa, “sfuggita” al Giudice di prime cure e non rilevato dalle parti costituite.
Ribadisce la Corte che “in base all’art. 8 del Dlgs 28.2010, l’obbligo di preventiva mediazione può ritenersi osservato solo in caso di presenza personale della parte o di suo delegato, diverso dal difensore e non in caso di comparsa esclusivamente del difensore, posto che scopo della mediazione è quello di riattivare la comuncazione tra i soggetti in conflitto al fine di metterli nelle condizioni di verificare la possibilità di una soluzione concordata”.
Nel caso in esame della Corte di Appello di Ancona, nulla di ciò era stato fatto, ma cosa più strabiliante è che né il Giudice di Prime cure, né le parti costituite avessero eccepito alcunché in merito all’improcedibilità della domanda per irrituale espletamento della mediazione (ingiustificata assenza della parte istante e assenza di qualsivoglia tentativo da parte del mediatore di sollecitarne la presenza).
All’errore ha rimediato la Corte di Appello che ha dichiarato l’improcedibilità d’ufficio della domanda, compensando le spese di lite e condannando parte appellante al versamento in misura doppia del contributo unificato.