L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE E I MEDIATORI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI AUSILIARI DEL GIUDICE

Il Tribunale di Roma con l’ordinanza del 05-04-18 del Giudice Moriconi, oltre a chiarire le questioni che le parti devono affrontare in mediazione ha altresì specificato che “il mediatore non è un ausiliare del Giudice e l’organismo di mediazione non è una succursale del Tribunale”.
Tale precisazione si è resa necessaria in quanto le parti, con il loro atteggiamento, avevano dimostrato di non aver ben compreso la natura e l’utilità della mediazione demandata.

Di seguito rimettiamo corpo dell’ordinanza:

TRIBUNALE  di ROMA  SEZIONE  Xll
ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e le istanze delle parti, in particolare la richiesta unanime di contribuire al buon esito della mediazione demandata disposta con ordinanza del 9.11.2017  con la redazione di precisi quesiti da assegnare al C.T.M. e finanche con la indicazione di un nominativo di consulente,
osserva:
Il contenuto della richiesta coralmente avanzata dalle parti induce a dubitare che il Giudice non abbia ben esplicato il senso del provvedimento ed in particolare la ragione dell’invio delle parti in mediazione in questa fase del giudizio.
Va premesso e sottolineato con forza che il mediatore NON è UN AUSILIARE del GIUDICE e L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE NON E’ UNA SUCCURSALE del TRIBUNALE
Lo scopo dell’invio in mediazione, in questa fase del giudizio, atteneva in modo specifico alla particolarità della vicenda, già segnalata dal Giudice nell’ordinanza del 9.11.2017
La particolarità, per essere ancora più chiari, è la seguente:
a fronte di un contesto nel quale quand’anche i deficit di diagnosi e terapia lamentati dagli attori siano riscontrati, il redde rationem del giudizio dovrà pur sempre tener conto del fatto che l’esito infausto era inevitabile.
E quindi, l’obiettivo risarcitorio perseguito dagli attori non  può  che ridursi alla presa in considerazione (in un parametro temporale assai ristretto e già indicato nella precedente ordinanza) della perdita di chances.
Se poi si considera che gli attori hanno evocato in giudizio una platea di convenuti davvero ridondante {rimane misteriosa l’esigenza di citare, in presenza di due istituti sanitari convenuti, di cui uno pubblico, ben sette medici di cui peraltro vengono solo di sfuggita, quando lo sono, delineate. le possibili responsabilità) dovrebbe apparir chiaro che il contenuto della mediazione demandata non è quello di espletare in quella sede una consulenza medica piena, tal quale il Giudice disporrebbe, se e quando ritenuto opportuno, e non prima di aver selezionato e regolato la procedibilità, sotto il versante ammissibilità, della evocazione di tutto quel corpo medico di cui sopra si è fatto testé cenno.
Questo è l’ambito che potrà essere utilmente sperimentato e percorso bensì di ragionare, nella ipotesi, presa appunto quale tale in sede di mediazione, di esito favorevole per gli attori della valutazione  critica delle condotte mediche  sull’esistenza {o meno) di chances 3ragionevolmente apprezzabili {scientificamente sostenibili e documentalmente emergenti, anche su basi statistiche e di letteratura medica) e la cui (eventuale) consistenza e spessore potrebbero costituire la base di una discussione in mediazione per un danno risarcibile
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,

  • PROVVEDE come in motivazione-
  • RINVIA all’udienza del 18.10.2018 h.10,45 per i provvedimenti di competenza.-

FARE AVVISI
Roma lì  05/04/2018                            Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

Previous Nell’azione revocatoria di una donazione non è obbligatorio il tentativo di mediazione
Next L’ISTANTE DEVE COMPARIRE SEMPRE PERSONALMENTE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE A PRESCINDERE DALL’ADESIONE O MENO DEL CHIAMATO AL PROCEDIMENTO

You might also like