Il fallito può essere riabilitato anche se non ha pagato integralmente tutti i propri debiti – Cassazione Civile Sentenza n. 18600 dell’11 Maggio 2011

fallCassazione Civile Sentenza n. 18600 dell’11 Maggio 2011

La Cassazione nella sentenza n. 18600 dell’11 Maggio 2011, ha stabilito che è possibile la riabilitazione del fallito anche se non è stato in grado a ripianare tutti debiti, dato che deve essere valutata la condotta complessiva tenuta dal soggetto, indi per cui  l’impossibilità ad adempiere alle “obbligazioni civili contratte” non va valutata in senso  “restrittivo”.

La Corte ritiene che  a funzionare da esimente non è esclusivamente la mancanza di soldi ma “tutte le situazioni non imputabili al condannato”, fra le quali vanno annoverate anche le precarie condizioni di salute e l’assenza di un lavoro. 

Per i giudici del Palazzaccio l’impossibilità, da parte del fallito di  soddisfare i crediti della società derivava anche dal fatto che, a seguito del fallimento, si era trovato nella impossibilità di pagare anche i debiti personali e dunque il patrimonio aveva subito una duplice aggressione dovendo pagare  anche questi altri creditori,  oltre a trovarsi in precarie condizioni di salute e disoccupato.

Alla luce di ciò la Suprema corte ha stabilito che “l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l’adempimento delle obbligazioni civili” alle quali è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto. In modo da evitare “un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale” di una persona che “abbia, per altro verso, dato prova attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole di riabilitazione”.

 

Il tutto però a codizione che riesca a dimostrare di essersi “emendato” e “ravveduto” dopo la condanna, gravando su di lui l’onere della prova.

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