Tutti i Tribunali italiani  debbono applicare le “tabelle di Milano”  per la quantificazione del danno biologico – Cassazione Civile sentenza n. 12408 del 7 Giugno 2011

Tutti i Tribunali italiani debbono applicare le “tabelle di Milano” per la quantificazione del danno biologico – Cassazione Civile sentenza n. 12408 del 7 Giugno 2011

 
PalazzaccioCorte di Cassazione Civile Sentenza n. 12408 del 7 Giugno 2011
Clamorosa pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione in materia di criterio da applicare nella liquidazione del danno biologico; gli ermellini nella sentenza n. 12408 del 7 Giugno2011 da un
lato hanno  definitivamente consacrato la “tabella di Milano” come riferimento“equo” da utilizzare
su tutto il territorio nazionale per la quantificazione delle lesioni micropermanenti “non derivanti
da sinistri auto”, dall’altro, per le lesioni  micropermanenti da sinistri  stradali, invece, ha senteziato che si debba necessariamente applicare la tabella aggiornata annualmente dal Ministero.
I Giudici di Piazza Cavour dopo avere affermato che i criteri di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano “costituiranno d’ora innanzi,per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l’entità”, ha inoltre assunto posizione in merito alla applicazione coattiva o meno del Dm (attualmente quello del 27 maggio 2010) di valutazione delle micropermanenti di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, arrivando ad
affermare i seguenti principi:

 

 

A)      Per i postumi di lieve entità non legati alla circolazione stradale verranno presi in considerazione  i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali, e quindi le
tabelle milanesi, e non quelli posti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni;
 B)      Di contro “quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti,
il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i
pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti
dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)”.
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