L’ISTANTE DEVE COMPARIRE SEMPRE PERSONALMENTE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE A PRESCINDERE DALL’ADESIONE O MENO DEL CHIAMATO AL PROCEDIMENTO

Giudice di Pace di Napoli, Ordinanza  del 27.02.2017

Il Giudice di Pace di Napoli, dopo aver puntualmente indicato le ragioni che lo hanno portato a mandare le parti in mediazione, invita l’istante a comparire al primo incontro a prescindere dalla adesione o meno del chiamato alla procedura.
Infatti, anche in presenza della mancata adesione della parte chiamata in mediazione, l’istante dovrà comunque comparire dinanzi al mediatore. La mancata comparizione non accompagnata da un giustificato motivo consente al Giudice di irrogare alla parte costituita la sanzione prevista dall’art. 8 del D.lgs. 28/2010.

 

Testo integrale:

Ufficio del Giudice di Napoli
X Sezione Civile

Il giudice di Pace Dr. Raffaele Bressi

Sciogliendo la riserva del 13.02.2017
Letti gli atti e i documenti di causa,

Rilevato che la domanda giudiziale ha ad oggetto una delle materie di cui all’art. 5, n 1bis del d. lgs. N. 28/10 ed è stata proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo;
Ritenuto che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione indicato dalla citata norma;
Rilevato che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione;
Considerato che il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il Giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;
Ritenuto che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda, dovendosi, quindi, assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs 28/2010, che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai sensi del secondo comma del predetto art. 6;
Ritenuto, infine, di accogliere la richiesta della società convenuta condominio di autorizzazione alla chiamata in causa dell’Istituto erogatore della pensione del Sig. A.L., Istituto nei cui confronti andrà esteso il procedimento della mediazione obbligatoria;
Invita le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda, con avvertenza che, in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4 3° comma d.lgs. 28/2010;
Informa le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio,
Autorizza la chiamata in causa di I. con sede in Roma alla via C……, antro il 31.05.2017;
FISSA

termine fino al quindicesimo girono dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, la domanda di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; Rinvia all’udienza del 21.07.2017 ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali. Si comunichi. Napoli 27.02.2017 Il Giudice di Pace Dott. Raffaele Bressi

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