Denigrare le opinioni di un collega può configurare il reato di ingiuria

Denigrare le opinioni di un collega può configurare il reato di ingiuria

insulto-150x150Cass. Pen. Sez. V Sent. 37380 del 17.10.2011

Una frase offensiva, pronunciata probabilmente per insofferenza e per mettere a tacere il collega, è costata cara ad un Preside di una scuola professionale siciliana.

La frase incriminata “lei dice solo stronzate” è stata proferita dal dirigente scolastico nei confronti di un insegnante nel corso di un consiglio di istituto ed è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione, sufficiente a configurare il reato di ingiuria ex art. 594 c.p.

 

Il Supremo Collegio ha, infatti, osservato come l’espressione citata, anche ammesso che possa essere diretta a censurare solo le opinioni espresse e non la persona, in realtà si risolva in un atto lesivo del decoro e dell’onore della persona offesa, soprattutto in considerazione del contesto nel quale è stata pronunciata e della qualità dei soggetti che hanno partecipato alla vicenda.

Infatti “Nel caso in esame, la collocazione dell’episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un’attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell’espressione contestata da un immediato superiore di quest’ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l’incidenza lesiva della condotta” (Cass. Pen. Sez. V, Sent. 37380/2011)

Leggi il testo integrale della sentenza

 

Previous Cass. Pen. Sez. V Sent. 37380 del 17.10.2011
Next La responsabilità degli enti sportivi Cass. civ. Sez. III, 13/07/2011, n. 15394

You might also like