Se il Comune perde la causa…deve pagare le spese legali anche al cittadino che si difende da solo – Cassazione Civile Sentenza n. 8114 del 8.04.2011
Cassazione Civile sentenza n. 8114 datata 8 Aprile 2011
Finalmente una pronuncia pro-cittadino…La Cassazione, con la sentenza n. 8114 datata 8 Aprile 2011, ha stabilito che non può esserci alcuna compensazione delle spese se l’annullamento del verbale avviene per meri vizi formali, di fatti, il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada può essere giudicato illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. La Corte rietiene, a a ragione, che non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo affermare che i vizi appartenenti alla prima specie siano più lievi di quelli della seconda, considerato, inoltre, che nell’ordinamento giuridico vigente non vi è una norma che tuteli favorevolmente gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione; ne deriva che l’accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto Codice della Strada, soltanto per un mero vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare
le spese del giudizio.