Cani randagi che causano incidenti è onere del Comune vigilare

Randagi

A norma della legge n. 281 del 1991 (e della legge regione Abruzzo n. 86 del 1999) compiti di organizzazione, prevenzione e controllo anche dei cani vaganti (siano essi tatuati e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero non tatuati) spettano, anche, ai Comuni, tenuti anche essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti a evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza. (In applicazione del riferito principio la Suprema corte ha ritenuto – in particolare – erronea l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per la quale il Comune e la Asl avrebbero avuto un obbligo di intervento soltanto a seguito di segnalazione del randagismo, perché tale obbligo di vigilanza gravava anche su tali enti).

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