La Mediazione facoltativa impedisce la decadenza

Tribunale di Perugia – decisione del 2 marzo 2016
La decisione  emessa in camera di consiglio dalla seconda sezione del Tribunale perugino è molto rilevante per la mediazione, sotto molteplici aspetti.
Si trattava di un’azione di spoglio, rigettata e reclamata, quindi esaminata dal Collegio: al di là del merito, per quel che ci riguarda emergono e vengono affrontate tre importanti questioni.
La prima attiene alla rilevanza della mediazione volontaria dal punto di vista degli effetti che la domanda può produrre, in particolare in merito alla decadenza dall’azione. Di fronte all’eccezione di controparte, che ha determinato il rigetto del ricorso, sull’intervenuta decadenza il collegio prende atto che la mediazione è stata esperita e che il verbale negativo è stato compilato poco meno di un anno prima della data del ricorso, quindi nei termini, tenuto conto del fatto che la mediazione impedisce la decadenza, e lo fa anche nel caso di mediazione facoltativa, dato che la norma sulla decadenza si occupa in generale degli effetti della mediazione sul processo. Visto che l’intento del legislatore è stato determinato da una volontà deflattiva non sarebbe logico argomentare diversamente, dato lo spirito volto ad incentivare la mediazione che ha ispirato la relativa legge, e l’incongruenza che ne deriverebbe dal negare alla mediazione volontaria le conseguenze favorevoli  al suo utilizzo.
La seconda questione riguarda proprio l’interpretazione della norma sulla decadenza prevista dalla legge sulla mediazione. Il Collegio conferma la decorrenza di un nuovo termine come già stabilito incidentalmente dalla più volte citata sentenza delle SS.UU. n. 17781  del 2013.
La terza questione riguarda l’incompatibilità dell’avvocato che ha iscritto la mediazione presso l’organismo dove esercitava in qualità di mediatore.
Il Collegio non entra nel merito dell’incompatibilità, che potrebbe costituire un problema solo se la mediazione si fosse effettivamente svolta; poiché il chiamato non si è presentato al primo incontro non viene in essere il pregiudizio relativo all’incompatibilità.

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