Il Danno da “Fermo Tecnico” va sempre risarcito, a prescindere dalla prova specifica

auto da corsaSentenza 13 agosto 2015 n. 16803 – Pres. Segreto; Rel. Lanzillo; Pm (conf.) Basile

La Corte di Cassazione, nel ricalcare un orientamento consolidato, ha stabilito con la sentenza 13 agosto 2015 n. 16803 – Pres. Segreto, Rel. Lanzillo, che il danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore

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