Anche il figlio maggiorenne non autosufficiente è legittimato ad intervenire nel giudizio di separazione dei genitori

Anche il figlio maggiorenne non autosufficiente è legittimato ad intervenire nel giudizio di separazione dei genitori

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Corte di Cassazione, sentenza n. 4296/2012

La Corte di cassazione, con la sentenza 4296/2012, ha riconosciuto ad un ventenne  la legittimazione ad intervenire nel giudizio di separazione e di divorzio dei genitori, al fine di vedersi corrisposto  un assegno di 6000 euro al mensili,  che gli consentisse di proseguire in autonomia gli studi universitari.Dato che il codice civile all’articolo 155 quinquies prevede, espressamente, che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti il pagamento di un assegno anche direttamente all’avente diritto, i lGiudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che l’articolo 155 quinquies “appare rivolto al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare – sulla base di una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso – quella diversa determinazione in deroga al principio generale”; e con l’ingresso in giudizio del figlio si allarga il contraddittorio consentendo al giudice di pronunciarsi “sulla base di una approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati”, il tutto anche in virtà di quanto sancito dall’articolo 105 del Cpc, in base al quale, 

 

è sufficiente a ritenere ammissibile l’ingresso in giudizio “la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo”.

 

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