E’ valida la notifica dell’atto giudiziario anche a familiare non convivente

E’ valida la notifica dell’atto giudiziario anche a familiare non convivente

postino

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 5729 dell’ 11.04.2012

Notifica valida anche se nelle mani di un semplice “appartenente al gruppo familiare” non convivente, basta la presunzione che consegnerà l’atto. La Corte di cassazione, con ordinanza 5729/2012, ha ribadito che: la notifica è valida anche nel caso in cui venga fatta a mani di un semplice parente non convivente, bastandosi la presunzione che consegnerà l’atto, di fatti si legge che “In tema di notificazioni la consegna dell’atto da notificare ‘a persone di famiglia’, secondo il disposto dell’articolo 139 codice procedura civile, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità  – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso”…precisando però che : “resta,in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto

l’atto l’onere di provare il carattere del tutto eccezionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.

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