E’ previsto l’addebito nel caso di abbandono della casa coniugale

E’ previsto l’addebito nel caso di abbandono della casa coniugale

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Corte di Cassazione Sentenza n. 2059/2012

La Corte di cassazione, con la sentenza 2059/2012, ha stabilito che il coniuge che provi l’abbandono volontario e defintivo della casa familiare da parte dell’altro, senza che questi abbia proposto domanda di separazione, non deve ultriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi matrimoniale.

Nel respingere il ricorso di un marito cui era stata addebitata la separazione a seguito dell’abbandono della casa familiare diversi anni prima della proposizione della domanda giudiziale,  la Corte di Cassazione  ha Suprema corte, infatti, un simile comportamento implica di fatto “la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si è allontanata “l’onere di offrire la prova contraria”, e cioè che “quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità delle coabitazione”.

 

Infatti, l’unico caso in cui è ammissibile l’abbandono del tetto coniugale, come previsto dalla legge 171/1975 che ha integrato l’articolo 146 del Cc, è quello in cui sia stata proposta domanda di separazione.

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