Infiltrazioni di acqua rispondono in solido il venditore, appaltatore ed esecutore responsabili

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L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’articolo 1669 c.c., può, infatti, essere esercitata dall’acquirente nei confronti del venditore, dell’appaltatore ed anche della ditta esecutrice che materialmente ha fatto i lavori;

questo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6791 del 1/06/2015,  condannando in solido tre società al risarcimento di 5.600 euro per danni da infiltrazioni in due sottotetti.

Confacendosi  ad una sentenza di Cassazione (n. 9370/2013), la Settima Sezione rammenta che il venditore costruttore può essere chiamato a rispondere se «fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera»; e che grava su di lui «l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva».

Tale prova però non è stata fornita, mentre al contrario è certo che la società venditrice abbia nominato il direttore dei lavori e dunque «quel potere direttivo e di controllo lo ha esercitato in pieno», con conseguente responsabilità.

Neanche l’appaltatrice, però, può ritenersi esente da colpa, in quanto, come rilevato dal Ctu, «i vizi sono stati causati anche da errori progettuali, dei quali dunque deve rispondere». L’appaltatore, infatti, non può essere ritenuto responsabile quando, «rilevata l’erroneità delle istruzioni impartite, le abbia tempestivamente denunciate al committente o al direttore dei lavori senza esito alcuno». Per il resto, sempre la Cassazione (n. 6754/2003) ha chiarito che l’appaltatore «è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente». Infine, anche la società che ha concretamente operato è responsabile perche è «l’errata posa della copertura» è dipesa da una sua mancanza.

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