Spetta all’ex moglie una quota del TFR dell’ex coniuge risposato

 separati

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 26 novembre 2015 n. 24184

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che al momento della liquidazione del Tfr, il marito divorziato deve corrispondere alla moglie una quota di quanto ricevuto dall’azienda; medesimo esito  spetta anche per le anticipazioni chieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che il coniuge non dimostri di averle ricevute prima dell’instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione».

L’articolo 12 bis della legge 898/1970, infatti, al primo comma, prevede che: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza». Ed il secondo comma precisa che: «Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».

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