L’Avviso di accertamento è nullo se viene notificato al domicilio del defunto. Commissione Tributaria Provinciale Brindisi, sez. I, sentenza 11.11.2010 n° 271

L’Avviso di accertamento è nullo se viene notificato al domicilio del defunto. Commissione Tributaria Provinciale Brindisi, sez. I, sentenza 11.11.2010 n° 271

tasseCommissione Tributaria di Brindisi sentenza n. 271 del 11.11.2010

L’ Avviso di accertamento è nullo se viene notificato al domicilio de cuius, così ha deciso la Commissione Tributaria Provinciale Brindisi, sez. I, sentenza 11.11.2010 n° 271, affermando che deve essere necessariamente dichiarata la nullità degli atti notificati, per omessa individuazione della parte obbligata del rapporto tributario, quando la notifica di un verbale di accertamento e quindi della relativa cartella di pagamento, non segua le prescrizioni dettate dall’art. 65, comma 4, D.P.R. 600/73 in materia di notifica di atti agli eredi;  a difesa del contribuente erede universale, dunque, si pone la disciplina che obbliga alla Pubblica Amministrazione di notificare personalmente e soggettivamente allo medeismo erede universale nel suo domicilio fiscale, ogni atto che costituisca il rapporto tributario con il successore, per obbligazioni tributarie maturate dal defunto.

 Si sottlinea inoltre come non può valere come sanatoria la proposizione del ricorso avverso la relativa cartella di pagamento

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