Gli investimenti rischiosi, operati dal cliente, impongono alla Banca una puntuale e adeguata informativa

Corte di Cassazione Sentenza n, 11544 del 11 Maggio 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che la banca non può evitare  gli obblighi informativi verso gli investitori adducendo la scusa che i risparmiatori avevano già fatto investimenti “rischiosi” di carattere «analogo».

Nello specifico i Giudice di Piazza Cavour, ha accolto il ricorso di una coppia emiliana, che chiedeva l’accertamento della nullità del contratto stipulato con Deutsche Bank relativo all’acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation; i ricorrenti, fra l’altro, avevano sostenuto, di aver creduto di comprare obbligazioni Parmalat Finanziaria Italiana.

Per la Suprema corte ,è pacifico, che l’istituto di credito,  non avesse informato i clienti sulla natura dell’investimento, «per cui è certa a violazione degli obblighi informativi di previsti dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98»; nel caso de quo, si legge nella decisione, «la banca non informò i clienti circa la natura estera della società che emise i titoli, oggetto degli acquisti, relativi a obbligazioni societarie (cd. “corporate”) e il rating ad esse attribuito all’epoca dalle migliori agenzie internazionali». Tale omissione, prosegue, «non può essere colmata e superata argomentando – come scritto nella sentenza impugnata – che i ricorrenti avevano in precedenza investito in altri titoli definiti “rischiosi”».

Il fatto che i ricorrenti avessero già effettuato investimenti analoghi alle obbligazioni per cui è causa, illustra ancora la  Suprema Corte, «di per sé non esclude la rilevanza dell’inadempimento degli obblighi informativi sull’adeguatezza degli investimenti». Del resto, l’inadeguatezza delle operazioni d’investimento “si desume dal rating BBB dei titoli, di livello immediatamente precedente quello speculativo»; né, tanto meno, i ricorrenti  avevano palesato  una «spiccata propensione al rischio», non essendo emersa, la percentuale d’investimenti di carattere speculativo o più rischiosi rispetto al totale. Il principio generale sul quale la Corte asa la propria decisione è il seguente,  «in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare e specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute…e all’operatività di detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è d’ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob».

Previous Se il verbale è incompleto il mediatore può essere chiamato dal Giudice a testimoniare
Next il fumatore incallito, che muore in conseguenza di una neoplasia polmonare, non può ottenere il risarcimento

You might also like