Il responsabile del cantiere risponde dell’infortunio anche se precario

Il responsabile del cantiere risponde dell’infortunio anche se precario

 

Lavori

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 6 maggio 2013 n. 19389

 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19389/2013 ha stabilito che anche il lavoratore con contratto a progetto se preposto alla sicurezza del cantiere risponde dell’infortunio o della morte, dell’operaio per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza.

 

Gli addebiti “colposi” mossi dal tribunale sono: la mancanza di un idoneo e completo sistema di trattenuta, il mancato allacciamento della cintura di sicurezza del lavoratore all’unica fune presente, la mancanza della rete di protezione anticaduta, la mancanza di requisiti tecnico professionali dell’azienda che aveva assunto l’appalto e dei lavoratori che vi prestavano servizio.

 

Non è stata tenuta in considerazione alcuna, la censura del ricorrente secondo cui “incongruamente si è ritenuta l’esistenza di qualifica di preposto al cantiere, nonostante egli fosse stato precariamente assunto con un contratto di collaborazione a progetto e non potesse per ciò solo ricoprire nella compagine sociale alcun ruolo apicale o di responsabilità”.

 

 

Gli “Ermellini” infatti, hanno condiviso la ricostruzione del tribunale di merito secondo cui non vi è dubbio che l’imputato svolgesse mansioni di preposto del cantiere alla luce delle deposizioni di diversi lavoratori.

Una circostanza questa che aveva trovato conferma anche nella partecipazione dell’imputato ad una riunione con tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza.

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