Esecutività immediata del decreto del Tribunale di revisione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio: nota alla sentenza Cass, sez. Unite, 26 aprile 2013, n. 10064. A cura dell’Avv. Linda Zigarella

Esecutività immediata del decreto del Tribunale di revisione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio: nota alla sentenza Cass, sez. Unite, 26 aprile 2013, n. 10064. A cura dell’Avv. Linda Zigarella

DivorziatiEsecutività immediata del decreto del Tribunale di revisione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio: nota alla sentenza Cass, sez. Unite, 26 aprile 2013, n. 10064. A cura dell’Avv. Linda Zigarella       

La Cassazione a Sezioni Unite afferma, con la sentenza n. 10064 del 26 aprile 2013, l’immediata esecutività del decreto del giudice emesso in merito alle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio.

Infatti, nell’ambito del procedimento veniva contestata l’esecutività del titolo posto a fondamento dell’esecuzione, trattandosi di decreto emesso dal Tribunale in sede di modifica delle condizioni di divorzio e come tale soggetto a reclamo.

La parte contesta la mancata applicazione dell’art. 741 cpc che stabilisce espressamente che i procedimenti pronunciati in primo grado acquistano efficacia quando sono decorsi i termini per il reclamo.

Mancando una posizione chiara in materia in quanto, le poche pronunce vertono sull’art. 710 cpc e non propriamente sull’art. 9 della legge 1970, si è  reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite.

La trattazione dell’argomento posto a base della sentenza nasce dalla ricostruzione sistematica delle norme a fondamento del procedimento di scioglimento e cessazione del matrimonio  e del procedimento di revisione. Infatti, la tutela  del regime di affidamento dei figli e la regolamentazione economica dei rapporti non si riducono ad elementi “accessori” del procedimento di cognizioni, ma costituiscono parte dello stesso. E’ lo stesso giudice per esempio, che si può trovare ad emettere provvedimenti temporanei e urgenti al fine di evitare che vi siano lacune temporali tra l’inizio del procedimento e la decisione.

È in tale quadro normativo che emerge l’immediata esecutività del decreto del giudice e quindi l’applicabilità dell’art. 4 della legge 898 del 1970 e non dell’art. 741 cpc , che subordina l’efficacia del decisione decorsi i tempi del reclamo.

In conclusione deve affermarsi il principio di diritto che in materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e in materia dei contributi inerenti al mantenimento, in seguito allo scioglimento del matrimonio, si applica l’art. 4 della legge 898 del 1970  e quindi viene riconosciuta l’immediata esecutività.

Avv. Linda Zigarella

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