La conferma dell’ Inps sulle novità in tema di congedo parentale. a cura dell’avv. Francesco Pizzuto

Partiamo innanzitutto dal concetto di congedo parentale, una sorta di “post maternità facoltativa” traducibile nel diritto spettante ad entrambi i genitori del bambino di godere di un periodo di astensione dall’ attività lavorativa. L’obiettivo è chiaramente quello di garantire, più o meno adeguatamente, la presenza della madre e del padre accanto al neonato nei suoi primi anni di vita.

Il Decreto Legislativo n. 80 del 2015, in vigore da poco più di quattro mesi, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo “ad ore”, anziché a giorni. Tuttavia, è stato altresì previsto che il richiedente non possa assentarsi giornalmente per un numero di ore maggiore alla metà del suo orario medio di lavoro. Ulteriore precetto è quello che nega espressamente la possibilità di cumulare le ore di congedo parentale con altre di permesso comunque legate alla maternità.

In un messaggio del 3 novembre 2015, reso pubblico tre giorni dopo, l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha di fatto chiarito la questione relativa all’ impossibilità di congiungere il congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi e permessi disciplinati dal Testo Unico delle norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità. Si tratta di una incumulabilità prevista al fine di ottimizzare l’ armonizzazione dei tempi della propria vita privata con quelli di lavoro. Sarebbe questa dunque la ratio racchiusa nella previsione normativa.

L’ Inps ha evidenziato una vera e propria incompatibilità, nella medesima giornata lavorativa, in merito alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria per altro figlio, così come di riposi orari per allattamento, sebbene richiesti per altri bambini.

Al contrario, ai sensi dell’ articolo 33, comma 3, della Legge 104 del 1992, è possibile sommare, ai congedi a ore, i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori. Inoltre, facendo richiamo ancora una volta alla Legge 104/1992, nello specifico al comma 6 dell’art. 33, allo stesso modo, è stata riconosciuta, e poi ribadita anche nello stesso testo del massaggio Inps, la compatibilità con i permessi orari del lavoratore portatore di handicap.

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