Configura il reato di Truffa l’alterazione del contachilometri da parte del concessionario

Configura il reato di Truffa l’alterazione del contachilometri da parte del concessionario

 

 

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Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 17 settembre 2013 n. 38035

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38035/2013, ritiene che debba risponde di truffa il concessionario che altera il contachilometri delle auto usate prima della vendita; i Giudici di Legittimità hanno così condiviso la decsione  della Corte di appello di Catanzaro che, ribaltando la sentenza di primo grado, l’ha ritenuto colpevole di aver “mediante l’artificio ed il raggiro” nascosto “il reale chilometraggio dell’autovettura ‘Pajero’ , ben superiore a quello apparente di Km 100.200”, così spuntando un prezzo superiore a quello dovuto (11.000 euro), e procurandosi un indebito profitto.”


Gli ermellini hanno ricordato,  che contrariamente a quanto affermato  dal ricorrente, in appello era stata fornita la prova che, dopo l’acquisto, il chilometraggio era risultato il doppio di quello riportato sul contachilometri, e che l’acquirente era stato raggirato sull’entità dell’effettivo chilometraggio dell’auto.

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