Sesso “innaturale”, per la Cassazione non è motivo di annullamento del matrimonio – Corte di Cassazione

Sesso “innaturale”, per la Cassazione non è motivo di annullamento del matrimonio – Corte di Cassazione

 
marito
Corte di Cassazione sentenza n. 3407/2013
Respinta la richiesta di una donna marchigiana stanca delle preferenze “innaturali” del marito.
Per la Corte di Cassazione,  in questi casi, si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore o lo si può denunciare per lesioni, ma non si possono annullare le nozze.
La boccaccesca vicenda, finita davanti ai giudice della Corte di Cassazione, ha inizio nelle Marche nel 1996: la completa mancanza di rapporti sessuali prematrimoniali aiuta il fidanzamento ad andare avanti, ma è solo dopo il matrimonio che la donna scopre i gusti del marito a letto che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali.

Nella pronuncia n. 3407/2013, la Suprema Corte ritiene che sia da condividere, la decisione con la quale la Corte di Appello di Ancona, che  ha negato l’annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di “impedimento” alla “vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi”. A riguardo, gli “Ermellini”, spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori “insuperabili”, come il “transessualismo” del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando, ad esempio, l’infertilità, ostacolo superabile con l’inseminazione artificiale.

In aggiunta, la Corte di Cassazione afferma che le norme sulle cause di annullamento si limitano “a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell’altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile”, continuando  “l’impossibilita di pervenire a quell’accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi” e non può avere “alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso”.

Tuttavia, sostiene il Giudice di Legittimità, la coniuge che ripudia i rapporti sessuali atipici, se non può ottenere la “cancellazione” delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione “per la insostenibilità del vincolo coniugale” con addebito al marito e questi, può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, “di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner“.

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