Sesso “innaturale”, per la Cassazione non è motivo di annullamento del matrimonio – Corte di Cassazione
Nella pronuncia n. 3407/2013, la Suprema Corte ritiene che sia da condividere, la decisione con la quale la Corte di Appello di Ancona, che ha negato l’annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di “impedimento” alla “vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi”. A riguardo, gli “Ermellini”, spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori “insuperabili”, come il “transessualismo” del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando, ad esempio, l’infertilità, ostacolo superabile con l’inseminazione artificiale.
In aggiunta, la Corte di Cassazione afferma che le norme sulle cause di annullamento si limitano “a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell’altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile”, continuando “l’impossibilita di pervenire a quell’accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi” e non può avere “alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso”.
Tuttavia, sostiene il Giudice di Legittimità, la coniuge che ripudia i rapporti sessuali atipici, se non può ottenere la “cancellazione” delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione “per la insostenibilità del vincolo coniugale” con addebito al marito e questi, può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, “di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner“.