Se il portiere cade dalle scale pericolose è responsabile l’Amministratore di Condominio – Cassazione Penale n. 21842 del 1 Giugno 2011

Se il portiere cade dalle scale pericolose è responsabile l’Amministratore di Condominio – Cassazione Penale n. 21842 del 1 Giugno 2011

portineria_web--400x300Cassazione Penale Sentenza n. 21842 del 1 Giugno 2011

La Cassazione con la sentenza n. 21842  del 1 Giugno 2011, ha stabilito che l’amministratore di condominio è tenuto a risponde penalmente del decesso del portiere, dello stabile, caduto dalle scale a causa del parapetto, dell stesse,  troppo basso.  annullando l’assoluzione pronunciata dal Gup di Roma in favore di un amministratore di condominio accusato, in qualità di datore di lavoro, della morte del portiere caduto dalle scale mentre le puliva.

Per i Giudici di Piazza Cavour, l’amministratore di condominio, come qualsiasi altro datore di lavoro, deve porre in essere  tutte le misure di sicurezza a tutela dei dipendenti, nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.”Va sottolineato – riporta uno stralcio della sentenza – che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell’incolumità del lavoratore con riferimento all’attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l’altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un’altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace….se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l’inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti

e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza”.

Previous Trib. Novara, 13/12/2010 Attenzione alla neve sul tetto del proprio condominio!!
Next Il medico ospedaliero non ha diritto di scegliere le ferie contro la volontà della ASL - Cassazione lavoro sentenza n. 12805 del 10 Giugno 2011

You might also like