L’ente di bonifica deve risarcire i danni cagionati dall’alluvione – Cassazione Civile sentenza n. 10720/2011
Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 10720/2011
La Cassazione con la sentenza n. 10720/2011, ha sancito che l’ente di bonifica non può esonerarsi dal provvedere al pagamento del danno provocato dall’esondazione di un fiume che nell’inondare un cortile condominiale abbia nel contempo danneggiato le automobili ivi parcheggiate, a meno che non dimostri di aver effettuato diligentemente tutti i lavori di manutenzione necessari e sufficienti a prevenire tale inconveniente, o laddove dimostri, senza dubbio alcuno, che l’evento scatenante sia stato imprevedibile e fortuito.
Su tale principio, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il Consorzio di bonifica pedemontano, a ripagare i danni causati ad una autovettura parcheggiato all’interno di un cortile condominiale a seguito della tracimazione di una roggia.