USUCAPIONE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – trascrivibilità del verbale di mediazione – Tribunale di Como –

Tribunale di Como Sezione distaccata di Cantù – Sentenza del 2 Febbario 2012

Una recentissima sentenza del Trib. Como, sez. distaccata di Cantù, 2 febbraio 2012, ha stabilito che la domanda di usucapione deve essere necessariamente assoggettata a mediazione obbligatoria e che il relativo verbale di ac-cordo è trascrivibile.

Sull’assunto si è sostenuto che l’accordo di mediazione ha ad oggetto il diritto reale e non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione, indi per cui, la parte che si vede trasferito il bene lo acquisterebbe a titolo derivativo, dato che lo strumento utilizzato per la traslazione sarebbe il verbale di mediazione, e non, a titolo originario, come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza.La diretta conseguenza della decisione del Tribunale di Como, sarebbe dunque che, l’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 n. 13 c.c. in relazione all’art 11 del D Lgs n 28/2010, poiché esso, non sarebbe altro, che una transazione.

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