Risarcimento per lite temeraria Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17485

In caso di richiesta di risarcimento danni derivanti da lite temeraria, la Corte di Cassazone con la sentenza dell’Agosto scorso, ha previsto un risarcimento anche quando emerga la mancata deduzione e dimostrazione dello specifico pregiudizio subito dalla parte vittoriosa e costituito non già dalla lesione della propria posizione materiale, ma da tutti gli incombenti che sono stati affrontati per difendersi dalle assurde ed ingiustificate iniziative ed anche per i continui disagi ai quali si dovuti far fronte. Di seguito rimettiamo la sentenza,

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

sul ricorso 14225/2009 proposto da:

V.R.XXXXXX, elettivamente domiciliata in XXXXXXXXXXXXXXXXX, presso lo studio dell’avvocato XXXXXXXXXXXXXXXX, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –



Contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– intimata –



avverso la sentenza n. 474/2008 della CORTE D’APPELLO di XXXXXXXXXXXXX, 1^ SEZIONE CIVILE, emessa il 9/1/2008, depositata il 12/05/2008, R.G.N. XXXXXXXXXXXXX;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2011 dal Consigliere XXXXXXXXXXXXXXXXX;

udito l’Avvocato XXXXXXXXXXXXXXXX;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.


Svolgimento del processo


La S.n.c. K. di B. K. e M. P. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del

Tribunale di Bergamo in favore della s.r.l. T.I.F. Termoimpianti F., per la somma di L. 104.220.200 a fronte della esecuzione di taluni lavori.

Esponeva l’attrice che, con contratto del 16 dicembre 1998, la Tavola Rotonda le aveva ceduto un complesso economico-commerciale in Milano, garantendole che l’azienda era libera da qualsiasi passività.

Poiché il credito per cui la T.I.F. aveva agito risaliva agli anni 1996/1997, veniva a “mancare una delle condizioni stabilite dall’art. 2560 c.c.” perché l’opponente potesse essere considerata debitrice solidale e cioè la conoscenza dell’esistenza del preteso debito.

Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del decreto opposto in quanto l’opponente nulla doveva alla opposta e, in via subordinata, la condanna della Tavola Rotonda a tenerla indenne da ogni pretesa della T.I.F.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. TI.F. Termoimpianti F. la quale contestava la domanda chiedendo la condanna della opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.

Con atto di citazione, del 23 settembre 1999, la S.n.c. Tavola Rotonda di V. R. & C. proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, l’incompetenza per territorio del Giudice adito; la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto di appalto a cui i lavori si riferivano era intervenuto non con l’opponente ma con C.V.; che il corrispettivo dei lavori oggetto della presente causa era già stato “ampiamente pagato dalla sig.ra C.V.”, come era dimostrato dalla scrittura privata del 19 luglio 1996.

Il decreto ingiuntivo era stato notificato anche alla s.n.c. K. la quale, in conseguenza di ciò, aveva “bloccato” il pagamento della somma di L. 40.000.000, parte del prezzo convenuto per la cessione dell’azienda, e del fatto doveva essere ritenuta responsabile l’opposta.

Chiedeva pertanto la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Milano; la pronuncia della carenza di legittimazione passiva, della litispendenza, relativamente alla causa pendente avanti al Tribunale di Milano; la dichiarazione di nullità, improcedibilità, inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nel merito, il rigetto di ogni pretesa della T.I.F. e, in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Si costituiva in giudizio la s.r.l. T.I.F. la quale contestava la domanda.

I procedimenti venivano riuniti.

Il Tribunale, con sentenza n. 53/2005 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la T.I.F. al pagamento, in favore della s.a.s. Tavola Rotonda, delle spese di giudizio e della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la s.n.c. T.I.F. chiedendo di respingere la condanna ex art. 96 c.p.c. e la conferma dei decreti ingiuntivi emessi sia nei confronti della s.a.s. Tavola Rotonda che della s.n.c. C.

Si sono costituite in giudizio le appellate le quali hanno resistito all’appello avanzato e, assumendo la correttezza della sentenza impugnata, ne hanno chiesto il rigetto. La S.n.c. Tavola Rotonda ha, inoltre chiesto, in via di appello incidentale, la condanna della K. al pagamento delle spese relative al procedimento di sequestro intentato in corso di causa, disposta dal Giudice di primo grado che aveva però omesso la liquidazione nel dispositivo.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello avanzato dalla T.I.F. Termoinpianti Foglieni, rigettava la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avanzata dalla s.a.s. Tavola Rotonda di V. R. & C..

Condannava la s.a.s. C. di S. B. & C. (già K. s.r.l.) alla rifusione delle spese legali relative al procedimento di sequestro in favore della s.a.s. Tavola Rotonda.

Propone ricorso per cassazione R..V. in qualità di socia accomandataria della s.a.s. Tavola Rotonda di V. R. & C. con due motivi.

Non svolgevano attività difensiva le parti intimate.


Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.

Sostiene parte ricorrente che il fondamento della fattispecie consiste nell’abuso del diritto o abuso del processo. È infatti espressione di un atteggiamento di grave negligenza o malafede nell’esame dei dati processuali richiedere il pagamento di un credito ad un soggetto estraneo e/o comunque pretendere una seconda volta il pagamento di un credito che è già stato quietanzato come da scrittura privata prodotta dalla Tavola Rotonda.

Con il secondo motivo si denunci “omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5”.

Secondo parte ricorrente appare contraddittoria la decisione della Corte d’appello che, da una parte, accerta, dichiara e riconosce la malafede o quantomeno la colpa grave nella proposizione dell’azione da parte della T.I.F. e dall’altra non ritiene di individuare elementi del danno derivato da un’azione svolta in mala fede e che nel corso del giudizio ha impegnato la difesa della Tavola Rotonda che a fronte di un credito inesistente si è vista citare in giudizio, pur essendo totalmente estranea al credito azionato.

I motivi, strettamente connessi, devono esser congiuntamente esaminati ed accolti.

All’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta infatti l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n.6796).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con condanna della T.I.F. Termoimpianti F. s.r.l. al pagamento di Euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c. per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla data della relativa sentenza. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito condanna la s.r.l. T.I.F. Termoimpianti F. al pagamento di Euro 10.000 ex art. 96 c.p.c. per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla data della sentenza di primo grado. Condanna la stessa T.I.F. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

 

Previous Corte di Cassazione Penale, sentenza del 14 settembre 2011, n. 34070
Next Voli Aerei ..., niente più ritardi grazie alla pronuncia della Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 12/05/2011, n. 294

You might also like