Risarcimento danni in caso di vendita di immobile

impalcatura
Dello scorso 16 febbraio la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno analizzato il curioso episodio del crollo di una palazzina, in corso di vendita, posizionata accanto alla strada pubblica, durante i lavori di manutenzione stradale.
Nel caso di specie, la palazzina era stata difatti interessata da una compravendita, il che lasciava varie interpretazioni su chi avesse la titolarità per poter richiedere il risarcimento dei danni subiti; a tal uopo con la sentenza n 2951 del 16/02/2016 la cassazione ha asserito, che tale diritto al risarcimento danni spetterebbe al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento in cui si è verificato l’evento. Tale diritto, spiega la Suprema Corte è da considerarsi quale diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà, e non segue pertanto il diritto di proprietà in caso di vendita, salvo quanto stabilito tra le parti.
Secondo un primo orientamento, il diritto al risarcimento danni si trasferiva con la vendita del bene, con la conseguenza che il nuovo acquirente era legittimato a richiedere l’eventuale risarcimento danni per eventi avvenuti precedentemente alla vendita; tuttavia tale interpretazione è stata totalmente ribaltata, dichiarando che la titolarità, come asserito precedentemente, spetterebbe al proprietario al momento dell’evento dannoso.

 

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