Per l’ impugnazione delle delibere codominiali la forma ordinaria è la citazione – Cassazione Sezioni Unite Sent. n. 8491 del 14 Aprile 2011
In quanto, affermano i Giudici, la norma in considerazione si limita a consentire, ai singoli condomini dissenzienti e agli assenti di promuovere un giudizio per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio, delle statuizioni adottate dall’assemblea, ma nulla prevede in ordine alle relative modalità di impugnazione che, secondo le previsioni dell’articolo 163 c.p.c. “si propone mediante citazione”.
Ed infatti – conclude la Corte – “l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria”. Per contro, “estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione”.