La scala condominiale non è illuminata…l’eventuale caduta è risarcita dal proprietario dello stabile

La scala condominiale non è illuminata…l’eventuale caduta è risarcita dal proprietario dello stabile

condominio

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 27 luglio 2011 n. 16422

La Corte di cassazione con la sentenza n. 16422/2011 hanno condannato un ente proprietario di alloggi di edilizia popolare per l’infortunio di un inquilino, caduto dalle scale del pianerottolo d’ingresso, per mancanza di un interruttore della luce, basando, tale decsione, sul principio per il quale la vigilanza sulla funzionalità dell’edificio è onere del proprietario, nel caso de quo dell’Ente, che quindi è il solo responsabile degli infortuni causati dalla cattiva custodia (art. 2051 c.c.)

 

Per  i giudici del Palazzaccio, la Corte di Appello di Catanzaro ha errato nel momento in cui, stravolgendo la sentenza di primo grado, ha escluso la responsabilità dell’ente nell’infortunio, sull’assunto che non sussistesse un obbligo di custodia, riversando tutta la responsabilità sul conduttore, colpevole, a detta loro, di non aver informato la proprietà della necessità di porre tempestivamente rimedio alla mancanza; il tutto trascurando che,  intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha l’effettivo potere su di essa, cioè il  proprietario, ma anche il possessore o il detentore, <<il potere di intervenire opera […] come uno degli elementi per individuare la figura del custode>>, con la diretta conseguenza che, <<a pari o a diverso titolo, la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione o di intervento>>.

 Per la Cassazione, quindi andava accertato se l’azienda fosse o meno custode dell’impianto di illuminazione sotto il profilo giuridico e di fatto>, mentre <<non poteva essere attribuito rilievo decisivo, per escludere detta qualità di custode>> alla circostanza che il conduttore non avesse avvisato della necessità delle riparazioni.

In conclusione, il contratto di locazione <<non esclude i poteri di controllo, di vigilanza, e, in genere, di custodia spettanti al proprietario locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata [… ] con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti>>.

ARTICOLI CORRELATI 

Danni da infiltrazioni, risponde il Condominio ex art. 2051 codice civile – Corte di Cassazione sentenza 17268/2012

Danni procurati da un incendio vanno pagati dal proprietario del bene incendiato – Cass.Civ. Sent. n. 2962 del 7 Febbraio 2011

 

Previous Qualora la ex moglie disoccupata è depressa e vive "fuori città"...è giustificata l'inerzia nel cercarsi il lavoro - Corte di Cassazione
Next Taglio dei Tribunali, delle Sezioni Distaccate e dei Giudici di Pace : bocciato il rinvio di due anni

You might also like