Errore medico: è onere del sanitario informare la paziente di problematiche che potrebbero determinare in capo alla stessa la facoltà di ricorrere all’interruzione della gravidanza – Cassazione Civile n. 15386 del 13 Luglio 2011
Corte di Cassazione, sentenza n. 15386 del 13 Luglio 2011
La Corte di Cassazione, nella pronuncia del 13 luglio 2011 n. 15386, prendendo spunto dal caso di un medico che aveva diagnosticato, erroneamente, la normalità morfologica di un feto, sulla bese di esami che non erano in grado di analizzare il feto nella sua totalita, ha statuito che è fatto obbligo ai medici che effettuano le diagnosi prenatali, di porre all’attenzione della futura mamma la possibilità di ricorrere a strumentazioni diagnostiche all’avanguardia che consentano una analisi più dettagliata sul feto, in grado di escludere qualsiasi tipologia di patoligia e/o malformazione.
Per gli ermellini, lo specilista averebbe dovuto informare la paziente della possibilità di usufruire di servizi diagnostici più all’avanguardia, rivolgendosi ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio, da parte di quest’ultima, del legittimo diritto di interrompere la gravidanza, ove ve ne fossero stati presupposti.
Nel caso de quo, i genitori della bambina nata poi con una grave patologia, avevano promosso domanda di risarcimento dei danni, per la errata diagnosi e per la mancata informazione, che solamente in Cassazione ha trovato pieno accoglimento;
Corte di Cassazione che come illustrato, nell’incipit dell’articolo, ha motivato la propria decisione asserendo che
“la mancata informazione si è rivelata impeditiva della facoltà per la gestante di interrompere la gravidanza, facendo sussistere la responsabilità del sanitario, siccome tenuto, comunque, ad informazione, in relazione alla possibile inidoneità delle attrezzature usate”