La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare fatta successivamente all’ipoteca non prevale.

Del 24 aprile 2018 la sentenza del Tribunale di Bari, secondo i dettami dell’art 337 sexies c.c., ha dipanato l’annoso contrasto, creatosi nei casi di trascrizione in conservatoria del provvedimento di assegnazione della casa familiare fatta successivamente all’iscrizione di ipoteca. Nel caso di specie un istituto Bancario, che aveva iscritto ipoteca su un bene immobile, poi oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto in data posteriore all’iscrizione ipotecaria, ha avuto la meglio grazie al principio dell’anteriorità della trascrizione.

In ambito di assegnazione della casa familiare difatti, l’art. 155-quater c.c., ove stabilisce che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c., deve essere interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero. Il provvedimento di assegnazione quindi, anche se trascritto precedentemente al pignoramento, non sarà comunque opponibile alla procedura esecutiva, nel caso in cui vi sia costituito un creditore ipotecario, con iscrizione sul bene fatta anteriormente.

 

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