Libertà di Stampa…non possono essere sequestrati i telefoni e i pc dei giornalisti – Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, Sentenza n. 48587 del 29 Dicembre 2011
La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48587 del 29 dicembre 2011, ha cassato, senza rinvio, l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Trani aveva rigettato la richiesta di un giornalista tesa alla restituzione dei supporti telefonici ed informatici sequestratigli nell’ambito di un procedimento in cui lo stesso era stato accusato di aver diffuso notizie coperte dal segreto istruttorio. e nello specifico, i beni oggetto del provvedimento erano stati ritenuti alla stregua di corpo del reato.
La Suprema corte, richiamando le numerose cdecisioni della Corte europea dei diritti dell’Uomo chiamata a chiarire la portata dell’articolo 10 della Convenzione sulla libertà di espressione, ha tenuto a precisare come quest’ultima sia uno dei fondamenti essenziali di qualisasi nazione democratica; e dato che alla figura del giornalista è riconosciuta, altresì, la libertà di “ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche”, nel caso de quo, il sequestro del materiale aveva rappresentato una chiara violazione della libertà di espressione potendo condurre gli inquirenti all’individuazione delle fonti alle quali il professionista aveva garantito l’anonimato.
Così facendo,dice la Corte si era messo in grave pericolo la futura attività del redattore nonchè l’immagine del giornale su cui lo stesso scriveva.